Concordato in continuità ed omologa su approvazione della classe minoritaria svantaggiata nel Codice della crisi CCII
SOMMARIO: 1. Dalla Legge Fallimentare al Codice della Crisi, CCII. – 2. Crisi della par condicio, l’introduzione di nuovi privilegi quale manovra di deficit spending a carico dei creditori chirografari, il degrado in chirografo dei prelatizi incapienti. – 3. Il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, quale finalità degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. – 4. Concordato liquidatorio, concordato in continuità, superamento del criterio della prevalenza. – 5. Le classi dei creditori quali strumento: i) di partecipazione alla negoziazione; ii) di determinazione della misura della soddisfazione e della graduazione. – 6. L’approvazione da parte di tutte le classi dei creditori comporta l’omologa del concordato in continuità. – 7. Diverse regole distributive del valore di liquidazione e del valore eccedente quello di liquidazione ed autonomia del debitore nel determinare il contenuto della proposta e del piano nella distribuzione del valore e nella graduazione delle classi dei creditori. – 8. Relative Priority Rule RPR, limiti della verifica della proposta approvata da tutte le classi dei creditori nel concordato in continuità. Mancata approvazione da parte di una o più classi, richiesta d’omologa del debitore e verifica del tribunale. – 9. L’approvazione a maggioranza delle classi, di cui una di creditori prelatizi ammessi al voto. Approvazione “a minoranza”, solo da parte di una classe che, approvando la proposta, ha accettato il trattamento deteriore previsto nella proposta, conseguente omologa. – 8. La rinnovata tutela dei rapporti di lavoro: i) intangibilità del privilegio sui crediti da lavoro; ii) informazione e consultazione nella regolazione della crisi.