Il tardivo pagamento del premio assicurativo

Corte di cassazione, Sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 38216 .

Assicurazione – Premio assicurativo – Tardivo pagamento – Rinuncia alla sospensione.

Nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo in quale non costituisce una rinunzia, da parte dell'assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.


Normativa di riferimento

Artt. 1460, 1882 e 1901 c.c.; art. 3 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209