Requisiti di fallibilità dell'imprenditore individuale: valore probatorio delle dichiarazioni dei redditi

Corte d'appello di Torino, 3 novembre 2021

Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. – Onere probatorio a carico del debitore – Mezzi di prova alternativi al bilancio – Dichiarazioni fiscali Ammissibilità

L’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità può essere assolto dall’imprenditore individuale, non tenuto al deposito dei bilanci d’esercizio, con documentazione equivalente, e quindi con la produzione del Modello unico relativo ai redditi corredato da altra documentazione sottoposta alla valutazione del giudice di merito.


Normativa di riferimento

Artt. 1, 18 l. fall.