Titolo esecutivo europeo – Certificazione – Decreto ingiuntivo – Informazione sull’indirizzo dell’istituzione deputata a riceverla – Informazione sulla necessità di difesa tecnica – assenza – necessità.
Non può essere certificato come titolo esecutivo europeo un decreto ingiuntivo non opposto in quanto il solo avvertimento al debitore che della possibilità di proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notificazione non soddisfa il contenuto informativo dei cui all’art. 17 Reg. (CE) n. 805/04, non indicando né l’“indirizzo” dell’istituzione alla quale la contestazione del credito va formulata né la necessità di avvalersi di una difesa tecnica.
Normativa di riferimento
Art. 17 Reg. (CE) n. 805/2004; art. 641 c.p.c.