Nell'azione di pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c. esperita dal debitore garantito nei confronti del beneficiario del pagamento, che abbia escusso una garanzia a prima richiesta, rileva solo il profilo dell'eventuale condotta fraudolenta ed abusiva di quest'ultimo e, dunque, l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli.
Normativa di riferimentoArtt. 1936, 1950, 2033 c.c.