La competenza in caso di concordato preventivo di un'impresa assoggettabile ad amministrazione straordinaria: la Cassazione sterilizza (a torto) l'applicazione dell'art. 27, comma 1, CCII

Corte di cassazione, Sez. VI, 9 luglio 2021, n. 19618

La competenza a decidere della domanda di concordato preventivo, proposta da una società astrattamente assoggettabile alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, spetta al Tribunale del circondario ove l’impresa ha la sede e svolge la propria attività, in quanto l’art. 27 CCII, nell’assegnare al Tribunale, sede della sezione specializzata in materia di impresa, la competenza a conoscere delle procedure che riguardano le imprese "in" amministrazione straordinaria, presuppone la concreta e già avvenuta ammissione a detta procedura.


Normativa di riferimento

Art. 27 CCII