Chiamata in garanzia – Omesso accoglimento dell'istanza di chiamata – Rimessione in primo grado da parte del giudice d'appello – Questione di costituzionalità – iInfondatezza
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Milano in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 354 cod. proc. civ., che non include tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia.
Normativa di riferimentoArtt. 344, 354, 404 c.p.c.