Curatore fallimentare e legittimazione ad impugnare i provvedimenti cautelari disposti prima della dichiarazione di fallimento: la risposta delle Sezioni Unite

Corte di Cassazione, Sez. Un. penali, 13 novembre 2019, n. 45936

Sequestro preventivo ai fini di confisca – curatore fallimentare – legittimazione alla revoca del sequestro ed all’impugnazione dei provvedimenti cautelari – sussistenza – momento di apposizione del vincolo penale rispetto alla dichiarazione di fallimento – rilevanza – esclusione

Il curatore è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca di beni facenti parte del compendio fallimentare e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale concernenti tali beni, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia stato disposto anteriormente o successivamente alla dichiarazione di fallimento.


Normativa di riferimento

Artt. 322, 322 bis, 325 c.p.p.; art. 322 ter c.p.; artt. 42, 43 l. fall.; art. 320 d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14