Notificazione a mezzo PEC - indirizzo PEC risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici - irrilevanza - nullità
Il domicilio digitale previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, convertito con modifiche in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modifiche in legge n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI -PEC).
Normativa di riferimentoArt. 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179