Notifica a mezzo PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - ore 7 del giorno successivo - perfezionamento per il notificante al momento di generazione della ricevuta di accettazione - mancata previsione - illegittimità costituzionale
È costituzionalmente illegittimo l’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Normativa di riferimentoArt. 16 septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con mod., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45 bis, comma 2, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con mod., in l. 11 agosto 2014, n. 114.