Mediazione obbligatoria – comparizione personale al primo incontro – rappresentante sostanziale – difensore munito di apposita procura – condizione di procedibilità – integrazione
Mediazione obbligatoria – condizione di procedibilità – partecipazione al primo incontro – parere negativo della parte in merito al proseguimento della mediazione – sufficienza
Nel procedimento di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1-bis, d. lgs. n. 28 del 2010, la necessaria comparizione personale al primo incontro può avvenire anche tramite rappresentante sostanziale, che potrà essere anche il difensore, al quale sia stata rilasciata apposita procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Ai fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità è sufficiente che la parte che intende agire in giudizio compaia, personalmente o tramite rappresentante, al primo incontro davanti al mediatore, potendo all’esito dello stesso manifestare parere negativo a proseguire con il procedimento di mediazione.
Normativa di riferimentoArt. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28