Fallimento – convocazione dell'amministratore di fatto – obbligo di motivazione – necessità
Il giudice delegato, se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, può convocare, oltre ai soggetti indicati dall’art. 49, comma primo, l.fall., anche chiunque sia stato indirettamente coinvolto nella gestione della società poi fallita, dovendo in questo caso esplicitare le ragioni della convocazione.
Normativa di riferimentoArt. 49 l. fall.