Fallimento dell'appaltatore di opera pubblica e sospensione dei pagamenti: i chiarimenti delle Sezioni Unite
Cassazione civile, Sez. Un., 2 marzo 2020, n. 5685
Fallimento dell’appaltatore di opera pubblica – art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/06 – applicabilità – condizioni – conseguenze – credito del subappaltatore – prededuzione – esclusione
In caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest’ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all’ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa “in bonis” e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto, dalla stazione appaltante, il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della “par condicio creditorum” e dell’ordine delle cause di prelazione.
Normativa di riferimento
Artt. 118, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; artt. 111, 111–bis l. fall.