Arbitrato societario - nomina giudiziale degli arbitri - azione di responsabilità esercitata dal curatore - indicazione del titolo di responsabilità - necessità - conseguenze
Va respinta la richiesta di nomina giudiziale ex art. 810 c.p.c. di un collegio arbitrale in forza di clausola arbitrale statutaria in relazione ad una controversia avente ad oggetto l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. qualora il curatore postuli indistintamente la responsabilità degli amministratori, senza specificare se intende azionare in sede arbitrale la sola azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. o anche far valere le azioni che spettano ai singoli creditori ex art. 2394 c.c., non essendo queste ultime devolute in arbitrato, ma risultando inscindibilmente legate all’azione sociale di responsabilità.
Normativa di riferimentoArtt. 2393, 2394 c.c.; art. 146 l. fall.; art. 810 c.p.c.