Concordato fallimentare – assuntore – clausola limitativa della responsabilita’ – contenuto – natura processuale – disciplina sostanziale privilegi e diritti reali di garanzia – limitazione ai crediti ammessi al tempo della proposta – ammissibilita’
In tema di concordato fallimentare, l’art. 124, comma 4, l. fall. sancisce che è data all’assuntore la possibilità di limitare l’impegno assunto con la proposta di concordato alla soddisfazione dei creditori che in quel momento risultino essere già stati ammessi al passivo ovvero ne abbiano fatto richiesta ancorché tardiva o, infine, abbiano proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del passivo fallimentare.
Normativa di riferimentoArt. 124 l.fall.