La responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nel caso di discostamento dai precedenti

Corte di Cassazione, Sez. Un., 3 maggio 2019, n. 11747

Responsabilità per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie – Discostamento dai precedenti giurisprudenziali – Grave violazione di legge - Insussistenza

In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, sono tre le categorie di ipotesi in cui l'errore del giudice può essere assoggettato a responsabilità civile perché sottratto alla clausola di salvaguardia, in quanto non rientranti nell'attività interpretativa: a) l'errore sulla individuazione della disposizione, ovvero sulla individuazione del significante; b) l'errore sulla applicazione della disposizione; c) l'errore sul significato della disposizione, ovvero l'attribuzione alla disposizione di un significante non compatibile con il significato, un non significato. Né peraltro, in un sistema nel quale il precedente giudiziario è vincolante solo per la sua persuasività, integra grave violazione di legge un'interpretazione che si discosti dalla giurisprudenza, anche consolidata, della Corte di cassazione. (massima non ufficiale)


Normativa di riferimento

Artt. 2 ss., l. 13 aprile 1988, n. 117