Mediazione obbligatoria - giudizio opposizione a d.i. - onere di proposizione dell’istanza di mediazione in capo al creditore opposto
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Normativa di riferimentoart. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28; artt. 645, 648, 649 c.p.c.