La responsabilità del gestore della piattaforma per lo scambio di criptovalute in caso di ammanchi

Tribunale di Firenze 21 gennaio 2019, n. 17

Criptovaluta -  bene fungibile - deposito irregolare - ammanchi  - responsabilità del gestore

In quanto beni fungibili privi di segni distintivi circa la loro appartenenza, le criptovalute vengono fatte confluire (dal gestore della piattaforma) verso un unico indirizzo (wallet) e archiviate quali masse omogenee, divise per specie di criptovalute (quali ad es. bitcoin, nano, ecc.), dando luogo ad un deposito irregolare, il quale comporta l’obbligo, per il gestore della piattaforma, di mantenere sempre a disposizione dei depositanti la quantità integrale delle criptovalute depositate con un coefficiente di cassa del 100 per cento, sicché, in caso di ammanchi, anche per sottrazioni illecite, nei depositi effettuati dai clienti della piattaforma, il gestore ne risponde.

 


Normativa di riferimento

Art. 1 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231