La Cassazione riconosce la legittimazione del curatore all'azione di massa per abusiva concessione del credito
SOMMARIO: 1. La responsabilità della banca nell’esercizio del credito obbligazioni ex art. 1173 e responsabilità professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. – 2. Il danno: aggravamento del dissesto, diminuzione della consistenza del patrimonio. – 3. La diversa tipologia e finalità del finanziamento funzionale alla ristrutturazione secondo la legge fallimentare ed il Codice della crisi. – 4. La piena legittimazione del curatore all’azione per abusiva concessione di credito. – 5. L’azione per abusiva concessione di credito è ricompresa nelle azioni di massa che il curatore fa valere nell’interesse di tutti i creditori. – 6. L’abusiva concessione di credito danneggia tutti i creditori concorrenti indipendentemente dal momento in cui è sorto il credito. – 7. Natura contrattuale della responsabilità della banca: artt. 1337 e 1218 cc., contatto sociale qualificato. – 8. La responsabilità risarcitoria della banca non è contraddetta e coesiste con il credito per restituzione del finanziamento erogato. – 9. Inopponibilità della eccezione ex art. 1227 c.c. all’azione di massa per abusiva concessione di credito fatta valere dal curatore nell’interesse di tutti i creditori concorrenti.