Concordato preventivo – Obbligatorietà – Domanda di fallimento presentata da creditore concordatario – Ammissibilità – Necessità di previa risoluzione del concordato – insussistenza
L’inadempimento delle obbligazioni come determinate per effetto dell’omologazione del concordato preventivo legittima il creditore anteriore al concordato alla presentazione di istanza di fallimento della società in concordato, con l’unico effetto, a differenza della dichiarazione di fallimento a seguito di eventuale risoluzione del concordato, sul piano della partecipazione al concorso nel limite del valore falcidiato dei relativi crediti, non venendo rimossi gli effetti propri dell’omologazione del concordato rispetto all’entità degli stessi.
Reference legislationArtt. 6, 184, 186 l.fall.