Concordato preventivo – inammissibilità per abuso del processo – dichiarazione di fallimento conseguente – riforma in sede di reclamo – esame dell’ammissibilità della domanda di concordato – rimessione al tribunale
L'accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento emessa, ai sensi dell’art 162, comma 2, l. fall. sul presupposto dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, fondata sull’abusività del ricorso allo strumento concordatario, impone alla corte d’appello di rimettere gli atti al tribunale, in applicazione analogica dell’art. 22 l. fall., perché verifichi la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 160, comma 1 e 2 e 161 l. fall.
Reference legislationArtt. 22, 160, 161 e 162 l. fall.