Divieto di nuove prove documentali in appello ed eccezioni non rilevabili d’ufficio

Corte di cassazione, Sez. I, 24 ottobre 2023, n. 29506

Appello civile – Eccezione rilevabile d'ufficio – Produzione di nuovi documenti – Divieto –  Sussistenza.

Il divieto, di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un’eccezione proposta, per la prima volta, in sede d’impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell’impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.

 


Reference legislation

Art. 345 c.p.c.