Lodo arbitrale – impugnazione per nullità – termine annuale – decorrenza – data dell’ultima sottoscrizione.
Il disposto di cui all’art. 828, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il termine c.d. «lungo» per impugnare (per nullità) il lodo decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione – e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito –, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell’intero sistema dell’arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall’art. 825 c.p.c. ai fini dell’esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, la quale lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato.
Reference legislationArtt. 2, 3, 24 Cost.; artt. 327, 153, 824, 824-bis, 828 c.p.c.