Concordato preventivo omologato – fase esecutiva – decorso del termine ex art. 186 l. fall. – dichiarazione di fallimento – ammissibilità
È ammissibile la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore in concordato preventivo omologato anche senza previa risoluzione della procedura e ciò, in particolare, nelle ipotesi in cui il termine ex art. 186 l. fall. sia decorso senza che nessun creditore abbia attivato la procedura per la risoluzione del concordato.
Reference legislationArtt. 5, 6, 180 e 186 l. fall.