Procedimento di separazione personale dei coniugi - reclamo avverso ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. - spese di lite
Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunaleai sensi dell'art. 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi diprovvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sullepese,anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.
Reference legislationArtt. 91 ss., 669-bis ss., 708 c.p.c.