Litispendenza europea – ordinanza – impugnazione – regolamento di giurisdizione – inammissibilità – regolamento di competenza – ammissibilità.
È inammissibile, in sede di regolamento di giurisdizione, ogni questione in materia di litispendenza europea. L’ordinanza del giudice del merito che dispone la sospensione del processo per litispendenza è impugnabile a mezzo regolamento di competenza, condividendo essa la medesima natura del provvedimento sospensivo per pregiudizialità-dipendenza.
Reference legislationArt. 29 Reg. UE 1215/2012; art. 31 Reg. UE 1215/2012; artt. 41, 42, 295 c.p.c.