Lodo arbitrale – impugnazione per nullità – dies a quo – questione di massima di particolare importanza
Va rimessa al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza, se il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.
Reference legislationartt. 2, 3, 24 Cost.; artt. 327, 153, 824, 824-bis, 828 c.p.c.