Regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal giudice d'appello
Corte di cassazione, Sezioni Unite, 18 giugno 2020, n. 11866
Conflitto di competenza – Giudice di appello – Termine per il rilievo dell'incompetenza – Applicabilità al giudizio di impugnazione dell’art. 38 comma 3 c.p.c. - Sussistenza
La disciplina prevista dall’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che tale regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ovvero – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria – prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.
Normativa di riferimento
Artt. 38, 45, 350, 356 c.p.c.