Ove la declaratoria giudiziale di nullità di un brevetto sia invocata in un giudizio di contraffazione del brevetto medesimo pendente tra soggetti parzialmente diversi, il giudice di questo può alternativamente uniformarsi alla sentenza pregiudicante, ove ritenga infondata l’impugnazione proposta; oppure sospendere il processo, a norma dell’art. 337, comma 2, c.p.c., qualora ritenga l’impugnazione fondata, essendogli invece precluso proseguire il processo, disattendendo la sentenza pregiudicante.
Normativa di riferimentoArt. 295 e 227, co. 2, c.p.c.; art. 123 c.p.i.; art. 2909 c.c.