Crediti scaduti anteriormente alla dichiarazione di fallimento – acquisto della titolarità successivo – compensabilità con debiti del creditore verso il fallimento – insussistenza
Il terzo in bonis non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l. fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l’apertura del concorso.
Normativa di riferimentoArt. 56 l. fall; art. 1242 c.c.; art. 1243 c.c.; artt. 2913 ss. c.p.c.