Successione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Formale costituzione in giudizio del successore – Difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato –Necessità o facoltatività rispetto all’avvalimento di avvocati del libero foro – Questione di massima di particolare importanza
Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: se la rappresentanza in giudizio della neo costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione sia caratterizzata dalla obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, dalla facoltatività di questo su un piano di parità – salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione con l’Avvocatura – con l’avvalimento di avvocati del libero foro.
Normativa di riferimentoArt. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in l. 1 dicembre 2016, n. 225; art. 43, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; art. 111 c.p.c.