Lodo arbitrale – impugnazione per nullità – norme inderogabili – mancata previsione di impugnabilità per violazione di norme di diritto – deducibilità – sussistenza
L'inderogabilità delle norme, che eventualmente attinga la disciplina dell'obbligazione, rende semplicemente ammissibile l'impugnazione della decisione arbitrale per errore in iudicando – anche ove le parti non l'abbiano stabilita ai sensi dell'art. 829, terzo comma, c.p.c. –, ma non incide affatto sulla disponibilità del diritto di credito.
Normativa di riferimentoArt. 829 c.p.c.