Le conseguenze processuali dell’omessa, o tradiva, trascrizione del pignoramento immobiliare o dell’omesso, o tradivo, deposito del documento che la dimostra
Corte di cassazione, sez. III, 14 marzo 2024, n. 6873
Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Pignoramento – Omessa o tardiva trascrizione – Conseguenza – Improcedibilità dell’esecuzione – Omesso o tardivo deposito della nota di trascrizione – Conseguenza – Improcedibilità dell’esecuzione.
Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Pignoramento – Omessa o tardiva trascrizione – Omesso o tardivo deposito della nota di trascrizione – Conseguenza – Improcedibilità dell’esecuzione – Estinzione “atipica” del processo esecutivo – Provvedimento di chiusura anticipata – Impugnabilità – Opposizione agli atti esecutivi – Reclamo – Esclusione.
In tema di espropriazione di beni immobili l’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento, o l’omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra, rendono improcedibile il processo di espropriazione forzata.
L’improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell’omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione “atipica”; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell’esecuzione, ma esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi.
Normativa di riferimento