Ai fini della concessione dell’esdebitazione, una volta che il debitore sia stato ritenuto meritevole per l’esclusione di ragioni ostative riconducibili all’art. 142, comma 1, l. fall., ed una volta escluso che la misura del soddisfacimento parziale di cui all’art. 142, comma 2, l. fall. sia tale da coincidere di fatto con l’assenza di soddisfacimento, la valutazione di tutti gli aspetti della procedura – ivi compresa la destinazione di risorse al pagamento di crediti prededucibili – dovrebbe impedire che il debitore resti escluso dal beneficio per ragioni di ordine meramente quantitativo.
Normativa di riferimentoArt. 142 l.fall.; art. 280 CCII