Concordato preventivo - Omologazione coattiva - Presupposti - Adesione determinante dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali - Mancata adesione - Voto contrario - Interpretazione - Equiparazione all’inerzia - Valutazione del giudice - Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Poiché l’espressione “anche in mancanza di adesione” dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie alla proposta di concordato preventivo contenuta nell’art. 180, comma 4 l. fall., come novellato dal d.l. n. 118/2021, conv. con modificazioni nella l. n.147/2021, va interpretata come comprensiva sia del caso di dissenso espresso che del caso di mera inerzia, va omologato dal tribunale il concordato preventivo pur se l’amministrazione finanziaria, la cui adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 l.fall., abbia espresso voto contrario, sempre che emerga dall’ammontare, dalla tempistica e dall’effettività delle proposte di adempimento e dalle eventuali garanzie, anche sulla base della relazione del professionista attestatore e del commissario giudiziale, che l’erario in ambito fallimentare otterrebbe una minore soddisfazione.
Normativa di riferimento
Artt. 160, 161, 177, 180 l. fall.