Pistoia, Italy
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Ritenuta d’acconto – omesso versamento – solidarietà del sostituito con il sostituto nei confronti del fisco – sussistenza – esclusione – fondamento
Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602