Azione di garanzia per i vizi - Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore espresse nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c. - Efficacia interruttiva della prescrizione – Sussistenza
Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.
Normativa di riferimentoArtt. 1495, 2943, 2945 c.c.