Art. 83, comma 3, T.U.B.: va consolidandosi l'orientamento secondo cui le domande di accertamento negativo restano procedibili

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 27 maggio 2020, n. 838

Procedure concorsuali – Liquidazione coatta amministrativa – Istituti di credito – Banche venete – Domande di accertamento negativo – Procedibilità

L’art. 83, comma 3, T.U.B. non prevede una immunità assoluta dell’istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa da qualsivoglia iniziativa giudiziaria, limitandosi a rendere inammissibili/improcedibili/improseguibili le sole domande idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo della procedura, le quali, a tutela della par condicio creditorum, devono essere (ri)proposte in sede concorsuale.

Le domande proposte nei confronti di un istituto di credito che, nelle more del giudizio, venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa restano procedibili/proseguibili a condizione che non siano idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo e che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, in sede concorsuale, come quelle di accertamento negativo (di crediti della procedura) proposte dal soggetto, debitore dell’istituto di credito in forza di un titolo invalido (o da risolvere), che abbia interesse a vedersi liberato dal debito (massime non ufficiali).


Normativa di riferimento

Art. 83, comma 3, T.U.B.; artt. 51 e 52 l. fall.