L'ultrattività della sospensione della delibera di esclusione del socio di società di persone
Corte di cassazione, Sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24939
Provvedimenti cautelari – Sospensione della delibera di esclusione del socio di s.a.s. – Cautelabilità dei diritti discendenti da sentenze costitutive – Natura anticipatoria – Esclusione – Natura conservativa – Sussiste – Perdita di efficacia della misura cautelare in caso di estinzione del giudizio di merito – Sussiste
Il provvedimento cautelare sospensivo dell'efficacia della delibera di esclusione del socio di una s.a.s. non può avere contenuto anticipatorio della sentenza costitutiva di annullamento della medesima delibera - che, sola, accerta i presupposti legittimanti l'esclusione del socio stesso dalla compagine societaria, comportando, in caso di accoglimento, la produzione dell'effetto modificativo dell'assetto societario - poiché esplica un'efficacia interinale ontologicamente coincidente con il contenuto della sentenza e non riveste, dunque, i caratteri di una pronuncia accessoria diretta a salvaguardare gli effetti esecutivi discendenti dalla (emananda) medesima sentenza costitutiva. Ne consegue che, in caso di estinzione del giudizio di merito, tale provvedimento cautelare diventa inefficace ai sensi del comma primo dell'art. 669-novies c.p.c., non potendo trovare applicazione i commi sesto ed ottavo dell'art. 669-octies c.p.c.
Normativa di riferimento
Art. 2287 c.c. artt. 669-octies, 669-novies c.p.c.