Accordi di separazione: contratti atipici, ma “socialmente tipici”
Cassazione civile Roma · 10 Gennaio 2014
Tali accordi, contestuali alla separazione, aventi lo scopo di risolvere e regolare tutti i rapporti patrimoniali ancora pendenti tra i coniugi (anche ove consistenti in accordi traslativi di immobili), in quanto stipulati al precipuo fine di pervenire alla separazione consensuale, sono validi ed efficaci e precludono ai coniugi la possibilità di vantare ulteriori diritti.
Autore Massima Michela Bailo Leucari notaio
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 1100, 1101, 1294, 1298 e 1299; artt. 615, 378 c.p.c.