È illegittima la sanzione deontologica irrogata al farmacista che mantiene aperto il proprio esercizio commerciale oltre i giorni e gli orari previsti da un’intesa.
Cassazione civile, sez. III Roma · 18 Gennaio 2013
Farmacisti – codice deontologico – apertura oltre orario e nella giornata di sabato – intesa limitativa – concorrenza sleale - sanzione disciplinare – illegittimità
Non può costituire comportamento illegittimo, e nemmeno sanzionabile in via disciplinare per un appartenente ad un ordine professionale, avvalersi di una facoltà riconosciuta da una norma di legge, disattendendo le disposizioni di una libera intesa. Quest’ultima rappresenta infatti un contratto atipico, diretto a restringere o limitare convenzionalmente l’esercizio di facoltà legittimamente spettanti all’imprenditore, il quale tuttavia non trova giustificazione nella necessità di garantire l’effettiva realizzazione di un assetto concorrenziale del mercato e, non superando un vaglio preliminare di meritevolezza, non può ritenersi produttivo di effetti giuridici, come pure non può fondare alcuna pretesa riconosciuta e coercibile.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 34, comma sesto, Legge Regione Campania, 22 gennaio 2007, n. 1; artt. 3 e 16 Cod. deontologico dei farmacisti; art. 2598 c.c.; art. 11, comma ottavo, l. 24 marzo 2013, n. 27