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È illegittima la sanzione deontologica irrogata al farmacista che mantiene aperto il proprio esercizio commerciale oltre i giorni e gli orari previsti da un’intesa.


Cassazione civile, sez. III Roma · 18 Gennaio 2013

Farmacisti – codice deontologico – apertura oltre orario e nella giornata di sabato – intesa limitativa – concorrenza sleale - sanzione disciplinare – illegittimità


È illegittima la sanzione irrogata, ai sensi degli artt. 3, comma secondo, lett. b), e 16, comma primo, del codice deontologico dei farmacisti, nei confronti di una farmacista che abbia mantenuto aperto il proprio esercizio oltre l’orario previsto da una intesa liberamente assunta da tutti i farmacisti presenti sul territorio cittadino in merito alla turnazione degli orari di apertura, come pure per aver pubblicizzato la propria determinazione di mantenere aperto l’esercizio stesso anche nelle giornate di sabato non incluse nel proprio turno. Infatti, ai sensi dell’art. 34, comma sesto, Legge Regione Campania, 22 gennaio 2007, n. 1 e della novella attuata con l’art. 11, comma ottavo, l. 24 marzo 2012, n. 27, i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa definiscono turni “minimi” garantiti del servizio erogato, ma non impediscono l’apertura dell’esercizio del farmacista in orari diversi da quelli obbligatori.

Non può costituire comportamento illegittimo, e nemmeno sanzionabile in via disciplinare per un appartenente ad un ordine professionale, avvalersi di una facoltà riconosciuta da una norma di legge, disattendendo le disposizioni di una libera intesa. Quest’ultima rappresenta infatti un contratto atipico, diretto a restringere o limitare convenzionalmente l’esercizio di facoltà legittimamente spettanti all’imprenditore, il quale tuttavia non trova giustificazione nella necessità di garantire l’effettiva realizzazione di un assetto concorrenziale del mercato e, non superando un vaglio preliminare di meritevolezza, non può ritenersi produttivo di effetti giuridici, come pure non può fondare alcuna pretesa riconosciuta e coercibile.


Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 34, comma sesto, Legge Regione Campania, 22 gennaio 2007, n. 1; artt. 3 e 16 Cod. deontologico dei farmacisti; art. 2598 c.c.; art. 11, comma ottavo, l. 24 marzo 2013, n. 27
 

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Pubblicato il 19 Novembre 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 121




 

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