Al leasing risolto prima del fallimento si applica l'art. 1526 c.c.
Appello Torino · 29 Novembre 2016
L’art. 72 quater disciplina lo scioglimento e non può essere applicato alla risoluzione che resta disciplinata dall’art. 1526 c.c..
La clausola del contratto di leasing che prevede la irripetibilità dei canoni riscossi dal concedente costituisce clausola penale volta a predeterminare il danno risarcibile.
Nel valutare se tale clausola sia manifestatamente eccessiva il giudice deve comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente rispetto al margine di guadagno che questi legittimamente avrebbe potuto trarre dalla regolare esecuzione del contratto.
Il concedente che oltre alla restituzione del bene venisse ad ottenere anche una ulteriore penale acquisirebbe un vantaggio superiore a quello conseguibile se il contratto avesse avuto regolare esecuzione, con conseguente nullità della clausola stessa.
Autore Massima Prof. Bruno Inzitari
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Segnalazione Avv. Marco D' Arrigo
Normativa di riferimento: art. 72 quater; art. 1526 c.c.