Cassazione civile Roma · 16 Gennaio 2015
Processo civile – sentenza – ragioni della decisione – richiamo all’atto di parte – esaustività – motivazione per relazionem – motivazione meramente apparente – difetto di imparzialità – esclusione
Nel processo civile ed in quello tributario, in virtù del disposto del d.lgs. n. 546/1992 (art. 1, comma secondo) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia delle scritto difensivo di una delle parti.
Autore Massima
Dott. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 115, 116, 132, c.p.c., art. 35 d.lgs. n. 546/1992.
Pubblicato il 04 Febbraio 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 198