Concordato preventivo - determina ex art. 152 l.f.: funzione e legittimazione a sollevare contestazioni sul suo contenuto - indipendenza dell' attestatore - modifica della proposta - causa in concreto - non obbligatorieta' di formazione delle classi di creditori - posizione giuridica e interessi economici dei creditori - giudizio di convenienza della proposta rispetto all' alternativa fallimentare
Tribunale Milano · 09 Luglio 2015
Determina ex art. 152 l.f. – condizioni del concordato – indicazione per relationem – sufficienza
Attestatore – terzietà – revisione dei dati contabili da parte dell’attestatore insieme con il debitore – irrilevanza
Proposta di concordato – capacità satisfattiva – accertamento nel singolo caso concreto - necessità
Classi di creditori – formazione non obbligatoria
Cessio bonorum – mancata cessione dell’azione di responsabilità – violazione art. 2740 c.c. - difetto di certezza dei presupposti dell’azione – insussistenza della violazione
Le condizioni del concordato possono essere delineate nella determina ex art. 152 l.f. anche per relationem (nella fattispecie mediante il richiamo a precedente concordato non omologato).
La revisione congiunta, fra debitore e attestatore, dei dati contabili di riferimento da riassumere in una situazione patrimoniale, non fa venir meno di per sé il requisito di terzietà del professionista, se non risulti che questi abbia partecipato anche alla tenuta e all’ elaborazione della contabilità sottostante o abbia collaborato diversamente alla redazione del piano.
Poiché la legge non prevede una percentuale minima di soddisfacimento quale condizione di ammissibilità, l’idoneità satisfattiva della proposta sotto il profilo causale non può che essere valutata in concreto.
La formazione di classi di creditori è rimessa alla scelta del debitore. In ogni caso, la “posizione giuridica” dei creditori è da riferire alla diversa propensione degli stessi ad aderire alla proposta di concordato in ragione di quanto questa prevede in concreto.
Ciò che rileva ai fini del giudizio di convenienza, che il collegio può essere chiamato ad esprimere nel giudizio di omologazione, è l’esistenza certa di situazioni di fatto tali da consentire di affermare, con elevato margine di probabilità, che la liquidazione fallimentare sarebbe in concreto più conveniente per i creditori. Se non v’è certezza sui presupposti dell’azione di responsabilità, non può ascriversi al debitore la violazione dell’art. 2740 c.c. per non aver ceduto la stessa.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: ex art. 152 l.f.; art. 2740 c.c.;