Tribunale Milano · 26 Gennaio 2012
Liquidazione coatta amministrativa – commissari straordinari – stato di insolvenza – amministrazione straordinaria – cumulo di funzioni – fondo interbancario di tutela dei depositi
Tutte le operazioni e i negozi posti in essere dal Commissario liquidatore devono essere tesi a tutelare il superiore interesse all’integrale soddisfacimento dei depositanti, degli obbligazionisti e di tutti i creditori - bancari e non – e, affinchè si proceda alla dichiarazione dello stato di insolvenza, è necessario che, anche a seguito dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, la situazione tecnica della Banca risulti gravemente deteriorata profilandosi una prospettiva liquidatoria, anche in relazione alle difficoltà registrate nella individuazione di soluzioni idonee al superamento della crisi.
Autore Massima
Avv. Michela Bailo Leucari © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 74, 82,98 d.lgs. 385/1993
Pubblicato il 13 Dicembre 2012 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 19