Cassazione civile, sez. I Roma · 28 Aprile 2017
Cessione in blocco ex art. 58 TUB – legittimazione – titolarità del credito in capo al cessionario – prova – pubblicazione avviso in Gazzetta Ufficiale – idoneità
Nell’ipotesi di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata da quest’ultimo, a norma dell’art. 2697 c.c., mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi.
Autore Massima
Avv. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), artt. 1264 e 2697 c.c.
Pubblicato il 23 Ottobre 2018 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 292