Cassazione Sez. Un. Civili Roma · 19 Ottobre 2017
Interessi – superamento del tasso soglia in corso di rapporto – usura sopravvenuta – nullità – inefficacia – contrarietà a buona fede – esclusione
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno statuito che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Autore Massima
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Segnalazione
Dott.ssa Elena DepetrisNormativa di riferimento:
legge n. 108 del 1996; art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000; artt. 1339, 1375, 1419, 1815 c.c.; art. 644 c.p.
Pubblicato il 24 Ottobre 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 278