Cassazione civile, sez. I Roma · 19 Febbraio 2018
Fallimento – Mandato professionale per attivita' di assistenza e consulenza stragiudiziale – Ammissione allo stato passivo – Necessita' forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem” - Prova del mandato – scrittura con data certa - Esclusione
Ai fini dell’ammissione al passivo in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 cod. civ. del credito fondato su un mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza o comunque di attività stragiudiziale, il mandato non deve necessariamente essere provato con la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem” potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il giudice – anche in sede di accertamento del passivo fallimentare – tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l’interessato a provare anche con testimoni, sia l’esistenza del contratto sia i relativi contenuti (arg. ex Cass. 4705/2011; conf. Cass. n. 2319/2016).
L’eventuale mancanza di data certa ex art. 2704 cod. civ. sulla scrittura prodotta a dimostrazione dell’esistenza del mandato professionale comporta l’inopponibilità al fallimento della data della scrittura, ma non l’esistenza ed il contenuto del negozio la cui anteriorità al fallimento può essere oggetto di prova, prescindendo dal documento scritto, con tutti gli alti mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dall’oggetto del negozio stesso.
Autore Massima
Avv. Chiara Ravina © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Avv. Chiara RavinaNormativa di riferimento:
Artt. 93; artt. 2751 bis n. 2; n. 3; 2704; 2721 et seq.
Pubblicato il 17 Maggio 2018 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 287