Limiti e confini al riconoscimento dell'immunita' per crimine di guerra
Tribunale Piacenza · 25 Settembre 2015
Immunità dalla giurisdizione – limiti – fondamento
L’interesse dello Stato estero a non essere giudicato da una Corte italiana è da ritenersi sussistente, secondo “le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (art. 10 Cost., che in tale formulazione delimita l’obbligo dello Stato italiano di conformarvisi), in relazione ai soli atti che costituiscano espressione della potestà di governo in senso ampio, cioè riconducibili all’esercizio dei poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale.
Non può non riconoscersi la prevalenza, nel diritto internazionale, del principio di legalità, diremmo della civiltà giuridica, sulla regola della immunità dalla giurisdizione, che al primo non può derogare.
La qualificazione della consuetudine come fonte del diritto internazionale implica il positivo riscontro della non contraddizione, dell’ atto che alla stessa si pretende venga ricondotto, rispetto ad altre fonti internazionali consuetudinarie e pattizie. Deve cioè trattarsi di un atto che non sia vietato, sanzionato o sanzionabile come illecito secondo il diritto internazionale, ma che al contrario risponda ad interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; che cioè sia non (solo e non tanto) esercizio legittimo di un potere, ma, prima ancora, esercizio di un potere legittimo.
Autore Massima Dott. Antonino Fazio
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Segnalazione Dott. Antonino Fazio
Normativa di riferimento: Cost., art. 10