La carenza di legittimazione passiva dell'ente ponte cessionario dell'azienda bancaria in relazione alle pretese su diritti, attivita' o passivita' non oggetto di cessione
Tribunale Bologna · 12 Luglio 2017
L’ente ponte, cessionario dell’azienda bancaria ex artt. 43 e ss., D.Lgs. n. 180/2015, non è legittimato passivo rispetto alle pretese di azionisti, titolari di altre partecipazioni, creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e altri terzi i cui diritti, attività o passività non siano stati oggetto di cessione.
Ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 180/2015, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono stati oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui beni, sui diritti, sulle attività e passività oggetto della cessione.
Autore Massima Avv. Livia Marcinkiewicz
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 43 e ss. D.Lgs. n. 180/2015; art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 180/2015